Richiesta di ammissione all’oblazione |
---|
Cos'è | L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge. |
---|
Chi | L’oblazione processuale è ammissibile:
- per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);
- per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.).
|
---|
Cosa occorre |
- Compilazione del Modulo P5, reperibile sul sito internet del Tribunale, o presso la Cancellerie GIP/GUP;
- Consegna nella cancelleria del Modello F23.
|
---|
Dove | Cancelleria GIP/GUP, (Piazza Duomo n. 10, piano 1°, stanze nn.° 50 /57). |
---|
Costo | Non sono presenti costi. |
---|
Tempistica | La decisione deve intervenire prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna. |
---|