Compilazione del Modulo P6, reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Dibattimento o la Cancelleria GIP/GUP:
- dal difensore (con autenticazione firma del sottoscrivente) o personalmente;
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- il nome del difensore (il beneficiario scelto nell’albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell’Ordine).
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda o anche copia della richiesta con ricevuta della raccomandata.
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). |