Rinuncia all’eredità |
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Cos'è | È la dichiarazione con cui un erede fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia all’eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta esclusivamente con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. |
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Chi | Lo/gli erede/i. |
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Cosa Occorre | Si presenta chi intende rinunciare presso il Tribunale competente secondo la residenza in vita del defunto, portando:
- certificato di morte o dichiarazione sostitutiva;
- stato di famiglia al momento del decesso o dichiarazione sostitutiva;
- codice fiscale del defunto;
- copia documento d’identità e codice fiscale di chi rinuncia;
- se esiste testamento, una copia autentica del verbale di pubblicazione.
Se la rinuncia è fatta in nome e per conto del minore, interdetto, inabilitato, benef. Amm. Sost, deve essere preventivamente richiesta l’autorizzazione al Giudice Tutelare (Modulo V4 – per il minore; Modulo V5 – per interdetto, inabilitato o beneficiario). I moduli sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. |
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Dove | Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.°6, Piano Terra). |
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Costo |
- N. 1 marca da bollo da € 16,00;
- Spese di registrazione € 200,00 da corrispondersi ad Agenzia Entrate (ufficio locale).
Alla richiesta della copia dell'atto:
- N. 1 marca da bollo da € 16,00;
- N. 1 marca da bollo da € 11,54 per atti non urgenti, n. 1 marca da bollo da € 34,62 per atti urgenti.
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Tempistica* | A vista, previo appuntamento con il responsabile dell’Ufficio. Nei casi in cui è necessaria invece l’autorizzazione (minori, interdetti o inabilitati) da parte del Giudice Tutelare sono necessari circa 30 giorni.
*salvo casi eccezionali |
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