Amministratori di sostegno |
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Cos'è | È la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. |
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Chi |
- Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima);
- Il coniuge non separato legalmente;
- La persona stabilmente convivente;
- I parenti entro il quarto grado;
- Gli affini entro il secondo grado;
- Se vi sono, il tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando dopo la revoca dell’inabilitazione o dell’interdizione;
- I responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico Ministero);
- Il Pubblico Ministero.
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Cosa Occorre | Nota di iscrizione a ruolo (per utenza non assistita da un legale utilizzare il Modulo V1. In caso di assistenza di un legale, è necessaria invece la Nota di iscrizione a ruolo informatizzata con codice a barre) e compilazione del Modulo V11.
I moduli qui richiamati sono reperibili sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione;
- Certificato di nascita del beneficiario;
- Certificato di residenza attuale del beneficiario;
- Stato di famiglia storico della persona potenzialmente beneficiaria dal quale si desume la composizione della famiglia di origine;
- Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario;
- Certificato che attesti eventuale ricovero del beneficiario in struttura sanitaria, casa riposo, altro;
- Certificato del medico curante che attesti la condizione psico–fisica del beneficiario con riferimento dettagliato all’incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
Qualora si chieda la visita domiciliare in luogo della comparizione in udienza del beneficiario per essere sentito dal Giudice Tutelare, è necessaria la prova dell’impossibilità del beneficiario a comparire all’udienza che si terrà in Tribunale, neppure se trasportato in ambulanza; tendenzialmente la prova va data mediante dichiarazione del medico che attesta un tale stato. |
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Cosa Occorre | Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Palazzo Carcano - Via Beltrani n.°6, Piano Terra). |
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Costo |
- Esente da contributo unificato;
- N. 1 marca per diritti di cancelleria da € 27,00.
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Tempistica* | Dal deposito della documentazione, circa 20 giorni per la fissazione dell'udienza.
*salvo casi eccezionali |
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